Contro le molestie sessuali Celebrities in black per i Golden Globes. Da Harvey Weinstein alle recentissime notizie su Paul Haggis, passando per Carl Sargeant fino a Britney Spears, sono davvero tante oggi le accuse di molestie sessuali che circolano sui giornali, social e sul web, a carico di personaggi famosi e star dello spettacolo.
E in Italia? Che tutela c'è contro questo fenomeno?
A cura di Roberta Catalano, giurista e docente di Diritto Privato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Vanvitelli
Violenza, molestie, abuso: c’è differenza per la legge italiana?
La violenza sessuale si realizza con un qualsiasi atto che mira a soddisfare una esigenza sessuale di chi lo pone in essere e che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest'ultimo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale. Diversamente, la molestia a sfondo sessuale verrebbe ad essere integrata in presenza di espressioni volgari a sfondo sessuale, ovvero di atti di corteggiamento invasivo diversi dall'abuso sessuale.
L’ordinamento italiano non prevede specificamente il reato di "molestia sessuale".
Dunque, gli approcci a sfondo sessuale, a seconda di come vengono realizzati, possono integrare gli estremi della violenza sessuale, punita dall'art. 609 bis del Codice Penale, oppure della molestia generica di cui all'art. 660 del codice penale.
Qual è il discrimine tra complimento, scherzo, e molestia? Quando ci sono gli estremi per una denuncia?
La linea di confine è molto sottile e va verificata caso per caso, perché dipende strettamente dal contesto, anche culturale, entro il quale si muovono i protagonisti della vicenda, nonché dal loro atteggiamento complessivo.
Per verificare se c'è reato o no, è molto importante accertare un fatto: quanto chiaro era al molestatore che quella determinata condotta o corteggiamento fosse sgradito alla vittima. Gli approcci sessuali possono, poi, assumere diverso rilievo penale se realizzati in un contesto familiare o lavorativo o scolastico, ovvero in modo da integrare il reato di stalking.
C’è un tempo limite entro il quale denunciare?
Per i reati non perseguibili d'ufficio, come molestie, abusi e violenze, la vittima non denuncia, termine utilizzato nel gergo comune, ma, tecnicamente, sporge querela. In particolar modo, per i reati contro la libertà sessuale, così come per il reato di stalking, il termine entro cui la querela può essere sporta è di sei mesi a decorrere dal fatto costituente reato. Quindi, in un termine più lungo di quello stabilito in generale per i reati non perseguibili d'ufficio, che è di tre mesi.
La mia testimonianza ha valore anche se denuncio dopo molti anni?
Decorsi i termini di legge, la condotta non è più perseguibile né sul piano penale né su quello civile. Come dimostra il clamore sollevato dalle recenti dichiarazioni delle attrici che hanno affermato di aver subito molestie ed abusi sessuali, denunciare significa conferire al tema una importante rilevanza mediatica e peso politico: seppur tardiva, la denuncia è comunque utile a sensibilizzare l'opinione pubblica e, soprattutto, a far sentire meno sole le altre vittime inducendole ad agire magari tempestivamente.
D'altro canto, il presunto autore delle violenze o molestie può sempre difendere la propria onorabilità in sede civile e penale. I comportamenti tenuti dai protagonisti della presunta vicenda nei mesi successivi al verificarsi dello scandalo possono essere molto più significativi e rivelatori dei loro proclami mediatici.
Ad ogni modo, se è vero che il decorso di molto tempo fa nascere dei dubbi su quelli che possono essere i reali motivi dell'outing, è anche vero che la vittima può aver scelto di tacere per vergogna o per la continuità di rapporti, ad esempio lavorativi, con l'autore delle molestie o delle violenze.
Ci sono differenze tra la legislazione in Italia e nel resto del mondo?
Limitiamoci ai paesi occidentali con cultura simile alla nostra: le molestie non conoscono prescrizione in Gran Bretagna; negli altri paesi variano i termini per la proposizione della querela.
La legislazione italiana tutela le vittime di reati sessuali?
Si. Ma, come sempre, è migliorabile. Per esempio prevedendo e punendo specificamente il reato di molestie sessuali; facendo sempre decorrere il termine per sporgere querela dal momento in cui la vittima cessa di essere potenzialmente esposta alle rappresaglie del molestatore; introducendo nuove misure preventive e rieducative, anche in relazione all'uso dei social, al fine di indurre il graduale superamento di una certa cultura maschilista e misogina.
Bisogna stare attenti, però! Ogni modifica o integrazione alla legislazione riguardante la materia in esame va accuratamente ponderata, per evitare che si crei un clima di caccia alle streghe o, peggio, che le norme poste a protezione delle vittime diventino armi nelle mani di chi se ne approfitta.
A chi rivolgersi in caso di molestie sessuali?
La querela si può presentare presso gli organi di Polizia o dell'Autorità Giudiziaria. Le donne in difficoltà possono poi rivolgersi ad associazioni e centri antiviolenza che si occupano dell'assistenza alle vittime.
A cura di Roberta Catalano, giurista e docente di Diritto privato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli