Stato e democrazia sono due concetti che appartengono alla cultura giuridica occidentale e che, almeno “in combinato disposto”, non sembrano sempre perfettamente “calzanti” allorquando l’indagine si focalizza su contesti politici e giuridici diversi da quelli propri della tradizione liberale.
di Arianna Vedaschi, docente di Diritto pubblico comparato all'Università Bocconi, ospite all’Università Vanvitelli il 24 gennaio presso Aulario del Dipartimento di Giurisprudenza
L’esperienza dell’Islamic State (IS), che ha interessato, nel suo momento apicale, un territorio di circa trentacinquemila chilometri quadrati e non meno di sei milioni di persone, ha drammaticamente riproposto la difficoltà di riferire istituti e, più in generale, concetti di matrice occidentale ad altre aree del pianeta. Eppure, nonostante la sua vocazione imperialistica, almeno nella sua fase albare, il progetto politico proposto dall’IS si è espressamente richiamato alla categoria statale. Il 29 giugno 2014, primo giorno di Ramadan, dalla principale moschea di Mosul, seconda città dell’Iraq, Abu Muhammed al-Adnani al-Shami, portavoce ufficiale del neo-califfato, proclama la nascita dello Stato Islamico e presta giuramento di fedeltà «allo Sceicco, al Mujaheddin, all’Adoratore, l’Imam, al Devoto, al Mujaheddin discendente della stirpe profetica, il servitore di Allah: Ibrahim Ibn ’Iwad, Ibn Ibrahim, Ibn ’Ali, Ibn Muhammad [a]l-Badri [a]l-Hachimi [a]l-Qourachi per discendenza, As-Samourra-i per nascita, [a]l-Baghdadi per il luogo in cui ha compiuto gli studi e ha vissuto». Al-Baghdadi accetta la nomina e diventa imam di tutti i musulmani del mondo. In qualità di portavoce del neonato Stato, al-Adnani si rivolge poi al «popolo di Allah» esortandolo ad unirsi e a combattere per la causa comune, cioè, nella retorica islamista, la promessa di Allah e dice: «o musulmani, perché se voi respingete la democrazia, la laicità, il nazionalismo e le altre lordure dell’Occidente, allora grazie ad Allah voi governerete la terra, Oriente e Occidente si rimetteranno a voi».
La natura, incerta e atipica, della neonata entità politica è al centro della relazione che si propone di verificare la possibilità di ricondurre l’esperienza dell’IS al modello statale ricostruito secondo la dottrina costituzionalistica classica. In altre parole, la pluralità di individui uniti nella comunità delineata da al-Adnani, connessa all’ambito spaziale controllato da al-Baghdadi, cioè sottoposta al suo potere di imperio, alios excludendi, è riconducibile al modello statale?
In sintesi estrema: con Da’ish il terrorismo internazionale si è fatto Stato?
Per rispondere a questa domanda occorre sottoporre l’oggetto di indagine al test dei tre elementi: territorio, popolo e sovranità, che, secondo la dottrina costituzionalistica, devono necessariamente essere compresenti, affinché si possa utilizzare la categoria statale. All’esito di questa verifica, emergono alcune non marginali criticità, che peraltro rivelano l’uso improprio di termini, ma invero di concetti (a partire da quello di Stato), che appartengono alla cultura politico-giuridica occidentale. Preso atto che le rilevate forzature, quando non vere e proprie contraddizioni, mettono in dubbio l’esito della verifica, e dopo aver tentato di lumeggiare l’assetto interno del Califfato, al fine di capire se, sul complementare piano dei fatti, si possa individuare, seppure in nuce, una struttura amministrativa organizzata e funzionale al soddisfacimento dei bisogni della collettività di riferimento, la relazione si conclude con alcune riflessioni tese a segnalare l’emergere di un inedito modello di gestione del potere, alternativo, in senso in senso escludente, a quello della democrazia occidentale.
Infine, di fronte all’aumento degli attentati “a macchia di leopardo”, così costanti nel ripetersi da configurare, se considerati nel loro insieme, un campo di battaglia globale, assimilato a una terza «guerra mondiale», occorre ragionare attentamente sul “lascito” dell’abortita esperienza dell’IS, oltreché sull’azione di contrasto al terrorismo internazionale di matrice islamista.
Da questa prospettiva, alla luce delle principali counter-terrorism measures, adottate dai governi occidentali, emerge l’insufficienza o, quantomeno, l’inadeguatezza dei meccanismi di protezione finalizzati a prevenire, contrastare e reprimere i pericoli alla sicurezza collettiva. Di qui anche il sistematico ricorso al segreto di Stato, che però, allorquando diventa la regola e non più l’eccezione, sfida la tenuta stessa della democrazia.